Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
il seguente decreto legislativo:
1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
| Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399. |
1. Dopo il n. 7) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente numero:
| 8. I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. |
1. Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
|
Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato. |
1. Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
|
La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1. gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma. |
1. Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente sezione:
Sezione VI
Art. 64 bis |
1. All'art. 103 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
integrazioni:
a) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
| Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. |
| I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici. |
1. Dopo il secondo comma dell'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
| Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa. |
1. All'art. 161 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
| Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. |
1. Al primo comma dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono pemesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'art. 171- bis".
1. Dopo l'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito:
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1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369. 2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati. |
1. Dopo l'art. 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
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1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data. |
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.